Legge 17 luglio 1975, n. 400

Norme intese a uniformare e accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi

 

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 1975, n. 226)

art. 1

1. La liquidazione coatta amministrativa delle societa' cooperative disposta ai sensi dell'Art. 2540 del c.civ, la liquidazione delle societa' cooperative conseguente allo scioglimento della societa' per atto dell'autorita' nei casi di cui all'Art. 2544 del c.civ e di cui all'Art. 22 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con Legge 2 aprile 1951, n. 302, e modificato con la Legge 17 febbraio 1971, n. 127, la liquidazione coatta dei consorzi riconosciuti ai sensi della Legge 25 giugno 1909, n. 422, e delle associazioni di cooperative erette in ente morale disposta ai sensi del c. 1 dell'Art. 1 del RDL 14 agosto 1926, n. 1554, la liquidazione dei predetti consorzi conseguente allo scioglimento d'ufficio nei casi di cui all'Art. 85 del regolamento approvato con RD 12 febbraio 1911, n. 278, la liquidazione dei consorzi cooperativi specificati nell'Art. 27-quater del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con la Legge 17 febbraio 1971, n. 127, conseguente al provvedimento di scioglimento di cui all'Art. 2544 del c.civ, nonche' la liquidazione coattiva di ogni altro ente cooperativo assoggettato alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono disciplinate dalle norme generali sulla liquidazione coatta amministrativa del RD 16 marzo 1942, n. 267, salvo quanto previsto dalle leggi speciali e, in ogni caso, dalle disposizioni della presente legge.

 

art. 2

1. Nelle ipotesi previste dall'Art. 2544 del c.civ e dall'Art. 22 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con l'Art. 1 della Legge 17 febbraio 1971, n. 127, l'autorita' di vigilanza anche su richiesta del legale rappresentante dell'ente, ove accerti l'assoluta mancanza di attivita' e di pendenze attive, provvede normalmente allo scioglimento della societa' cooperativa senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, salvo il caso di espressa e motivata domanda di creditori o altri interessati intesa a ottenere la nomina predetta, da presentarsi nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.

2. Se nominato, il commissario liquidatore, ove risulti confermata la mancanza di attivita' o di pendenze attive, puo' richiedere, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, all'autorita' che vigila sulla liquidazione l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalita'.Si osservano le disposizioni di cui ai cc. 2 e 3 dell'Art. 213 del RD 16 marzo 1942, n. 267.

3. Le norme di cui al comma precedente si applicano anche in tutti gli altri casi nei quali il commissario liquidatore, nel corso delle procedure di liquidazione disciplinate dalla presente legge, accerti la mancanza di attivita' e di pendenze attive.

4. Nei casi considerati nei precedenti commi alla chiusura della procedura si provvede in esenzione da ogni imposta, tassa, diritto e spesa.

 

art. 3

1. Dalla data del provvedimento di liquidazione coatta di uno degli enti di cui all'ART. 1 della presente legge, sui beni compresi nella liquidazione, non puo' essere iniziata o proseguita alcuna azione esecutiva individuale anche se prevista e ammessa da leggi speciali in deroga del disposto dell'Art. 51 del RD 16 marzo 1942, n. 267, ne' possono acquistarsi diritti di prelazione sopra i beni mobili dell'ente ne' iscrivere ipoteche per causa o titolo anteriori alla data del provvedimento di liquidazione.

2. In ciascuna relazione semestrale, il commissario liquidatore ove non possa provvedere alla chiusura della liquidazione ne' a ripartizioni parziali, e' tenuto tuttavia a rendere note all'autorita' di vigilanza le cause che impediscono dette operazioni.

 

art. 4

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il limite di £ 50.000 previsto dal c. 2 dell'Art. 206 del RD 16 marzo 1942, n. 267, e' elevato, anche per le procedure di liquidazione gia' iniziate, a £ 2 milioni.

 

art. 5

1. Nelle vendite dei beni compresi nelle procedure di liquidazione disciplinate dalla presente legge, avvenuto il versamento del prezzo da parte dell'acquirente e la stipula dell'atto di vendita, l'autorita' di vigilanza, su richiesta del commissario liquidatore vistata dal comitato di sorveglianza, se nominato, ordina con decreto che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie nonche' le trascrizioni dei sequestri e delle domande giudiziali, esonerando i conservatori dei pubblici registri da ogni responsabilita'.

 

art. 6

1. Le norme di cui alla Legge 19 luglio 1967, n. 587, sono estese a tutti i casi di liquidazione coatta elencati nell'ART. 1 della presente legge.

 

art. 7

1. All'onere di £ 25 milioni annui derivanti dall'applicazione delle norme contenute nella Legge 19 luglio 1967, n. 587, nonche' nella presente legge, sara' fatto fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4031 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1975 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

2. La somma di cui al precedente comma potra' essere utilizzata per una parte non superiore a 1/5, in favore dei liquidatori nominati ai sensi dell'Art. 2545 del c.civ ed eccezionalmente in favore dei commissari straordinari nominati ai sensi dell'Art. 2543 dello stesso c.civ nei casi in cui sia comprovata l'impossibilita' del rimborso integrale delle spese affrontate dai predetti liquidatori e commissari e del pagamento del compenso in favore dei medesimi, nella misura fissata dall'autorita' di vigilanza a carico degli enti cooperativi interessati.

 

art. 8

1. Sono devolute ai fini di cui alla presente legge le somme depositate presso gli istituti di credito, in sede di chiusura delle procedure di liquidazione degli enti cooperativi, ai sensi del c. 3 dell'Art. 117 del RD 16 marzo 1942, n. 267, e dell'Art. 2455 del c.civ, quando tali somme non siano riscosse dagli interessati entro 5 anni dal deposito.

2. A tale scopo gli istituti di credito, alla scadenza del 5° anno successivo al deposito, dovranno versare le somme suddette alla tesoreria provinciale, richiedendone la imputazione all'apposito capitolo del bilancio dell'entrata e trasmettendo copie delle quietanze di tesoreria al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Le somme predette saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto.

 

art. 9

1. Nelle procedure disciplinate dalla presente legge, la nomina dei commissari liquidatori e' fatta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto di una terna di persone designate dall'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, legalmente riconosciuta ai sensi dell'Art. 5 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577, cui l'ente soggetto a liquidazione aderisce.

2. La terna di cui al comma precedente deve essere composta da persone scelte tra gli iscritti agli albi professionali degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti in materia di lavoro, nonche' tra esperti in materia di lavoro e cooperazione.